Il centro-sinistra ha sollevato a norma di regolamento art. 82 - Richiami pregiudiziali (testo - I richiami riguardanti l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi, dopo la proposta, che deve essere illustrata per non più di cinque minuti, possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano. Non sono ammesse dichiarazioni di voto) una pregiudiziale sull’ordine del giorno, richiedendo un approfondito esame sulla mancata applicazione dell’articolo 19 della legge Statutaria, concernente la composizione dell’organo di Governo.
L’articolo 19 della statutaria, infatti è pienamente in vigore e sostituisce la precedente normativa sulla composizione della Giunta, e al primo comma recita testualmente “La Giunta è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dieci assessori. L’atto di nomina licenziato dal Presidente della Regione, invece difformemente prevede dodici Assessori. Poco convince che sia necessaria una modifica della legge sulla organizzazione degli Assessorati (l.r. 1 del 1977) per dare piena attuazione alla legge Statutaria. Infatti, l’unica norma a cui lo Statuto speciale delega la disciplina sulla forma di governo e le modalità di elezione degli Organi della Regione (Consiglio, Presidente, Giunta) è la Statutaria.
Non solo: le normative precedenti, che in via transitoria rimangono in vigore sono esplicitamente indicate dalla Statutaria agli articoli 36, 37 e 38 e tra queste normative non vi è quella relativa alla composizione dell’esecutivo regionale.
Non abbiamo sollevato questa questione per motivi di polemica politica. Riteniamo preoccupante e grave la violazione di una disposizione di riforma importante approvata nella precedente legislatura che tratta i temi della funzionalità degli organi di governo e quello della parità di genere nelle funzioni pubbliche di maggior rilievo.
Abbiamo sollevato la questione soprattutto per le gravi conseguenze che potrebbe avere dal punto di vista della validità degli atti di governo che questa Giunta ha adottato, ad iniziare dal ddl sulla manovra finanziaria, o potrebbe adottare, soprattutto se domani, sulla base di un semplice ricorso al Tribunale amministrativo si dovesse dimostrare la illegittimità della sua nomina.
A poco serve aver citato uno “sconosciuto” parere proveniente dall’Avvocatura di Stato per fugare ogni legittimo dubbio.
Riteniamo pertanto inaudito che si sia impedito lo svolgimento in aula della pregiudiziale, che è stata avanzata per impedire che si continui a lavorare nella incertezza della validità ed efficacia degli atti della Giunta. Riteniamo che la doppia violazione - quella della statutaria sulla composizione della Giunta - e quella del Regolamento di questa sera rappresenti un inizio difficile, che contrasta i buoni propositi espressi dalla maggioranza, evidentemente, solo nella forma.