Centinaia di giovani ragazzi sardi hanno beneficiato negli anni passati e continuano a beneficiare dei finanziamenti relativi al programma "Master & Back" e al bando "Giovani Ricercatori", gestiti rispettivamente dall'Agenzia Regionale per il Lavoro e dal Centro Regionale di Programmazione; entrambe le tipologie di borse di studio sono parzialmente finanziate con risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE). l'art. 80 del Regolamento C.E. n° 1083/2006 del Consiglio dell'11.7.2006, c.d. principio dell'integrità del contributo, stabilisce che i beneficiari di contributi europei ricevano l'importo totale del contributo pubblico senza nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari; all'atto della corresponsione dell'importo previsto per le citate borse di studio è stata, invece, operata una ritenuta d'acconto sulla somma erogata (in base al combinato disposto dell'art. 50 del T.U.I.R. e dell'art. 24 del D.P.R. 600/1973) calcolata sull'intero contributo anziché limitatamente alla quota di contributo a carico dello Stato o della Regione; l'articolo 2 comma 4 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, individua nel beneficiario " un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni ", conseguentemente, il “beneficiario” della specifica forma di aiuto europeo risulta essere il soggetto al quale viene assegnata la borsa di studio; la partecipazione della Regione all'operazione avviene a titolo di “intermediaria” tra la Commissione europea e il beneficiario finale ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, che definisce " Organismo intermedio: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni "; in relazione al principio di integrità dei pagamenti, il citato articolo 80, secondo periodo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, specifica ulteriormente che " Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari "; la Corte di Giustizia, con sentenza del 25 ottobre 2007 (C 427/05), relativamente alla predetta disposizione, ha chiarito che “ il divieto delle detrazioni non può essere interpretato in modo puramente formale, nel senso di riguardare le sole detrazioni che vengono realmente effettuate al momento dei pagamenti e che, pertanto, il divieto di ogni detrazione deve necessariamente estendersi a tutti gli oneri che sono direttamente e intrinsecamente correlati alle somme versate ” -: come intenda il Ministro garantire, nei riguardi dei contributi in oggetto, nei limiti della somma corrispondente alla quota a carico del FSE (Fondo Sociale Europeo), pari al 50% dell'ammontare corrisposto, l’inapplicazione della ritenuta prevista ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n.600/1973 e l’esclusione dalla base imponibile per il conseguente assoggettamento ad imposizione progressiva in base alle disposizioni del TUIR 917/86 della quota corrispondente al 50% del contributo a carico del FSE. Calvisi,Fadda, Marrocu, Melis, Pes, Parisi, Schirru, Soro